Provincia di Piacenza
P.zza
Marconi - Tel. 781927.781928
ORDINANZA n° 90 ALBO n° 259
Prot. n° 11032 Del 22.12.06
IL SINDACO
VISTO il D.L.gs. del 31.03.1998 n° 114 ed in particolare gli
Art. 11 in materia di orario di apertura e di chiusura degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio;
VISTA l’ordinanza n° 79 del 19.07.1999 di cui al Prot. n° 5852 – A.P. n° 266 e successive modificazioni ed integrazioni, ultima delle quali Ordinanza n° 89 del 04.12.2004;
VISTO il T.U.E.L. n° 267/00;
PRESO ATTO delle richieste di alcune aziende commerciali site sul territorio;
RITENUTO opportuno intervenire modificando le festività nelle quali è ammessa l’apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fatto salvo che le stesse non devono superare il n° di 8 (otto) durante l’anno 2007;
SENTITI i pareri delle Associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
ORDINA
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 11 comma 5;
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva del proprio esercizio. E’ ammessa deroga con possibilità di apertura nelle seguenti giornate festive e domenicali:
1. Domenica
11 Febbraio 2007
2. Domenica
18 Marzo 2007
3. Domenica
01 Aprile 2007
4. Domenica
03 Giugno 2007
5. a -Domenica 10 Giugno 2007(per gli esercizi
della Fraz. S.Nicolò) -
b
-Domenica 18 Agosto 2007 (per gli esercizi di Rottofreno e la Fraz. di Santimento)
6. Domenica
02 Settembre 2007
7. Domenica
14 Ottobre 2007
8. Domenica
25 Novembre 2007
Inoltre è sempre ammessa l’apertura durante tutto il mese di Dicembre.
Ogni esercente ha la facoltà di aprire il proprio esercizio per un massimo di numero 2 (Due) festività non indicate nella presente Ordinanza, a condizione che rinunci ad altrettante festività fra quelle sopra indicate. In tal caso l’esercente è tenuto a comunicare la propria scelta almeno 5 (Cinque) giorni prima della festività prescelta.
In ogni caso non è ammessa la deroga alla chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:
- 1° Gennaio;
- Domenica di Pasqua;
- 1° Maggio;
- 25 Dicembre “Natale”;
- 26 Dicembre “S.Stefano”.
Fatto salvo eventuali nuove disposizioni in materia stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
Null’altro è mutato rispetto agli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita rispetto all’Ordinanza Sindacale n° 79 del 19.07.1999;
L’esercente è tenuto a rendere nota al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Sono fatti salve le disposizioni speciali di cui all’Art. 13 del D.L. n°114/98.
Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è sanzionato ai sensi dell’Art. 22 comma 3 del D.L. n° 114/98.
SI DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale in pari data, l’inserimento nel sito Internet Ufficiale del Comune di Rottofreno, nonché l’invio di notizia stampa ai quotidiani provinciali.
Il presente atto viene notificato al Comando di Polizia Municipale ed inviato in copia alla locale Stazione dei Carabinieri;
Contro lo stesso provvedimento è ammesso ricorso presso il T.A.R. di Parma nei termini e modalità previste dalle disposizioni vigenti.
Dalla Residenza Municipale, Lì 22.12.2006
f.to IL SINDACO
-Giulio Maserati-