COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

Settore Gestione Territorio e Attività Produttive

P.zza  Marconi - Tel. 781927.781928

 

ORDINANZA n°  90                                                                           ALBO n° 259

Prot. n°  11032                                                                                 Del  22.12.06

IL SINDACO

 

 

VISTO il D.L.gs. del 31.03.1998 n° 114 ed in particolare gli Art. 11 in materia di orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;

 

VISTA l’ordinanza n° 79 del 19.07.1999 di cui al Prot. n° 5852 – A.P. n° 266 e successive modificazioni ed integrazioni, ultima delle quali Ordinanza n° 89 del 04.12.2004;

 

VISTO il T.U.E.L. n° 267/00;

 

PRESO ATTO delle richieste di alcune aziende commerciali site sul territorio;

 

RITENUTO opportuno intervenire modificando le festività nelle quali è ammessa l’apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fatto salvo che le stesse non devono superare il n° di 8 (otto) durante l’anno 2007;

 

SENTITI i pareri delle Associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative;

 

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 11 comma 5;

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva del proprio esercizio. E’ ammessa deroga con possibilità di apertura nelle seguenti giornate festive e domenicali:

1.      Domenica 11 Febbraio  2007

2.      Domenica 18 Marzo 2007

3.      Domenica 01 Aprile 2007

4.      Domenica 03 Giugno 2007

5.      a  -Domenica 10 Giugno 2007(per gli esercizi della Fraz. S.Nicolò)  - 

b -Domenica 18 Agosto 2007 (per gli esercizi di Rottofreno  e la Fraz. di Santimento)

6.      Domenica 02 Settembre  2007    

7.      Domenica 14  Ottobre  2007

8.      Domenica 25 Novembre 2007

 

Inoltre è sempre ammessa l’apertura durante tutto il mese di Dicembre.

Ogni esercente ha la facoltà di aprire il proprio esercizio per un massimo di numero 2 (Due) festività  non indicate nella presente Ordinanza, a condizione che rinunci ad altrettante festività fra quelle sopra indicate. In tal caso l’esercente è tenuto a comunicare la propria scelta almeno 5 (Cinque) giorni prima della festività prescelta.

In ogni caso non è ammessa la deroga alla chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

 

-         1° Gennaio;

-         Domenica di Pasqua;

-         1° Maggio;

-         25 Dicembre “Natale”;

-         26 Dicembre “S.Stefano”.

 

Fatto salvo eventuali nuove disposizioni in materia stabilite dalla Regione Emilia Romagna.

Null’altro è mutato rispetto agli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita rispetto all’Ordinanza Sindacale n° 79 del  19.07.1999;

L’esercente è tenuto a rendere nota al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Sono fatti salve le disposizioni speciali di cui all’Art. 13 del D.L. n°114/98.

Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è sanzionato ai sensi dell’Art. 22 comma 3 del D.L. n° 114/98.

SI  DISPONE

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale in pari data, l’inserimento nel sito Internet  Ufficiale del Comune di Rottofreno, nonché l’invio di notizia stampa ai quotidiani provinciali.

Il presente atto viene notificato al Comando di Polizia Municipale ed inviato in copia alla locale Stazione dei Carabinieri;

Contro lo stesso provvedimento è ammesso ricorso presso il T.A.R. di Parma nei termini e modalità previste dalle disposizioni vigenti.

 

Dalla Residenza Municipale, Lì 22.12.2006

                                                                                                                                                                                                                                                              f.to IL SINDACO

                                                                                                              -Giulio Maserati-