COMUNE
DI ROTTOFRENOe-mail: comune.rottofreno@sintranet.it
OGGETTO:
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA
TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
ORDINANZA
N. 82 DEL 18/09/2007
ALBO PRETORIO N. 198
IL SINDACO
Vista la
necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per
prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la
puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes
albopictus);
Considerato che nel
corso del periodo estivo nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si è
manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il
primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una
situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore
diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;
Dato atto pertanto
dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un
grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed
effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di
provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad
evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;
Considerato al
riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario
pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o
sospetti di febbre da virus Chikungunya,
l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la
massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è
necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo
principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti
larvicidi;
Ritenuto altresì
che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si
manifestino casi sospetti od accertati di chikungunya o in situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi
sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti
adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e
private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze
contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti
trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
Attesa la
mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi
tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre
di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione
presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in
particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai
fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali
di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a
piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
Considerato che gli
obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed
approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare
l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha
invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha
trasmesso una relazione illustrante l’evolversi del fenomeno, i rischi connessi
e gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili allargamenti del
fenomeno in atto o nuovi focolai epidemici;
Considerato che il
sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha
mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione
significativa di questo insetto
Considerato di
stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al
periodo 18 settembre 2007 – 31 ottobre 2007, poiché alla nostra latitudine il
periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla
metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in
presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai
cambiamenti meteoclimatici in atto;
Considerata la
necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento,
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai
cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
Dato atto che,
congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla
messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl
competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti
comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e
messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
Visto il r.d.
27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la l.r. 4
maggio 1982, n. 19;
Vista la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Ø
AI SOGGETTI GESTORI, responsabili o che comunque ne
abbiano l’effettiva disponibilità DI AREE STRUTTURATE CON SISTEMI DI RACCOLTA
DELLE ACQUE METEORICHE (privati cittadini, amministratori condominiali, società
che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale
cinematografiche, ecc.), di
Ø
AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, responsabili
o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità DI SCARPATE FERROVIARIE,
SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D’ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DIMESSE, DI:
Ø
A TUTTI I CONDUTTORI DI ORTI, DI:
Ø
AI PROPRIETARI E RESPONSABILI o ai soggetti che
comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità DI DEPOSITI E ATTIVITÀ
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE E IN GENERE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI DI RECUPERO,
DI:
Ø
AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI
COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI
DI COPERTONI IN GENERALE, DI:
Ø
AI RESPONSABILI DEI CANTIERI, DI :
Ø
ALL’INTERNO
DEI CIMITERI, qualora non sia disponibile acqua
trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere
riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori
finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato
all’aperto.
AVVERTE
L’inosservanza
delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalle norme legislative vigenti.
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento
ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il
corpo di polizia municipale, l’Azienda Usl di Piacenza, nonché ogni altro
agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni
vigenti.
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti
od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di
particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle
aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o
simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi,
larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private,
provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed
urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti
di destinatari specificatamente individuati.
lì, 18/09/07
IL SINDACO
Giulio
Maserati